UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 7 settembre 1879, num. 5069 (Serie 2ª), che  nel
sostituire alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico  di  Roma
un  commissario  Regio  assegnava  il  termine  di  due  anni   dalla
promulgazione della legge  stessa  per  definire  le  operazioni  che
ancora rimanevano a compiersi, termine che va a scadere col giorno  6
del prossimo mese di settembre; 
 
  Visto il disegno di legge presentato d'ordine  Nostro  alla  Camera
dei deputati nella tornata del 3 luglio 1881, per chiedere che  fosse
data  al   Governo   l'autorizzazione   di   prorogare   il   termine
sovraccennato per un tempo non maggiore di un anno, essendo risultato
che entro il termine  medesimo  non  avrebbero  potuto  definirsi  le
operazioni di liquidazione attribuite al commissario Regio; 
 
  Ritenuto che per il sopraggiunto  aggiornamento  della  Camera  dei
deputati l'anzidetto disegno non pote' essere tradotto in legge; 
 
  E considerato essere  urgente  di  provvedere  a  che  non  restino
interrotte le operazioni di liquidazione dell'Asse  ecclesiastico  di
Roma,  per  non  compromettere  i  gravissimi  interessi   che   alla
liquidazione medesima si collegano; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine stabilito coll'art. 1° della legge 7 settembre  1879  e'
prorogato a tutto il mese di settembre dell'anno 1882.